E’ molto frequente identificare erroneamente le persone affette da gravi patologie come invalidi oppure handicappati, in realtà è importante chiarire la differenza fra invalidi, disabili e portatori di handicap.

Si considera invalido civile il cittadino, affetto da minorazioni, che ha subito una riduzione delle sue capacità lavorative oppure il minore e il cittadino ultrasessantacinquenne che abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età.

La disabilità indica invece lo svantaggio personale, che la persona vive a causa della sua patologia, fisica o psicologica, non solo nel contesto lavorativo, ma anche nella vita privata.

L’handicap è conseguente alla disabilità: valuta la difficoltà del cittadino disabile a inserirsi nella società, quindi il suo svantaggio sociale.

Il riconoscimento di invalidità civile e dello stato di handicap sono due riconoscimenti diversi e indipendenti, che danno luogo a benefici diversi. Il primo ha un carattere esclusivamente sanitario, cioè indica quanto la menomazione incide sulla possibilità di svolgere le funzioni e attività della vita quotidiana in rapporto all’età; il secondo segue un criterio sociale oltre che sanitario; valuta cioè quanto la patologia o la menomazione riscontrata incide sulla vita di relazione e sulla possibilità personale di integrazione.

Nella valutazione per il riconoscimento dello stato di handicap inoltre, al contrario di quanto accade per il riconoscimento di invalidità civile, non interessa la causa dell’invalidità o della patologia: lo stato di handicap è compatibile con tutti i riconoscimenti di invalidità, a prescindere dalla loro origine (invalidi civili, di guerra, del lavoro, etc.)

Lo stato di handicap è definito dall’articolo 3, comma1, della Legge 104/92 e lo stesso articolo al comma 3 definisce lo stato di gravità. E’ importante distinguere le due situazioni in quanto, come vedremo in seguito, consentono benefici diversi.

 Il riconoscimento dell’handicap

La domanda deve essere inoltrata telematicamente all’Inps territorialmente competente associando alla pratica amministrativa il numero del certificato inviato precedentemente dal medico, in via telematica, all’Istituto.

Per la presentazione della domanda, il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni. Ricevuta l’istanza, la commissione medica è tenuta a pronunciarsi entro 90 giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui la commissione non si sia espressa entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, può essere richiesto, da medici specialisti nelle patologie, un accertamento provvisorio che ha efficacia fino all’accertamento definitivo e utile per accedere a eventuali agevolazioni lavorative. Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero di eventuali somme indebitamente percepite per aver fruito di tali agevolazioni.

 Per le persone affette da patologie oncologiche la norma dispone che l’accertamento sia effettuato dalla commissione medica entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

 Inoltre, la Commissione, al termine della visita, su richiesta motivata dell'interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio, utile alla concessione dei giorni di permesso e dei congedi. Il certificato provvisorio è valido fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS.

All’esito dell’accertamento il richiedente può essere riconosciuto:

  • non portatore di handicap
  • portatore di handicap non in situazione di gravità (art. 3, comma 1, L104/92
  • portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L104/92)

 Revisione dell’handicap

I verbali di accertamento possono riportare l’indicazione di rivedibilità. Il comma 6 dell’art. 25 del D.lgs. 90/2014 stabilisce, nel caso in cui sia prevista nei verbali la rivedibilità, la conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

 Solo nei casi di prolungamento del congedo parentale, di riposi orari e congedo biennale retribuito il fruitore deve presentare una nuova domanda di autorizzazione all’Inps, che attesterà la validità del verbale nelle more dell’iter revisionale. La convocazione a nuova visita, per legge, compete all’INPS, non alla ASL o al cittadino.

 Per chi è affetto dalla sindrome di Down: Nel caso di portatori di trisomia 21 - meglio conosciuta con il nome di sindrome di Down, accertata attraverso la mappa genetica (cariotipo), il riconoscimento dello stato di handicap viene rilasciato sempre con la connotazione di gravità e può essere effettuato sia dalla Commissione ASL sia a seguito di certificazione del “solo” medico di famiglia, senza che il disabile venga sottoposto a ulteriore visita. E’ comunque necessario presentare domanda all’Inps allegando oltre alla certificazione del medico anche copia del cariotipo. Dopo il rilascio della certificazione dell’handicap grave l’interessato non viene convocato a ulteriori visite e controlli. Tali procedure non riguardano l’accertamento dell’invalidità civile per il quale l’iter rimane quello usuale.

 Per i grandi invalidi di guerra, la norma dispone che siano considerati di fatto persone con handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti normalmente. E’ sufficiente l'esibizione dell'attestato di pensione rilasciato dai Ministeri competenti al momento della concessione della stessa.

BENEFICI E AGEVOLAZIONI

 

Notizie salute e benessere