Nel 1992 il legislatore italiano ha istituito un indennizzo in favore di tutti quei cittadini che sono stati danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
I BENEFICIARI SONO:
- le persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di:
- vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana;
- vaccinazioni non obbligatorie assunte per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno stato estero;
- vaccinazioni anche non obbligatorie assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere;
- vaccinazioni antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695;
- vaccinazioni antiepatite B, a partire dal 1983.
- le persone non vaccinate, che hanno riportato, a seguito e in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica;
- le persone contagiate da virus HIV o da epatiti con danni irreversibili a seguito di somministrazione di sangue, e suoi derivati sia periodica (emofilici, talassemici) che occasionale (interventi chirurgici, emodialisi);
- il personale sanitario di ogni ordine e grado, che ha contratto l’infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;
- il personale sanitario che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbia riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatite
- le persone che risultano contagiate da HIV e da epatiti virali dal proprio coniuge, appartenente ad una delle categorie sopra elencate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92 nonché i figli dei medesimi, contagiati durante la gestazione;
- gli eredi della persona deceduta, a causa di patologie riconducibili a vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati.
L’INDENNIZZO
L'indennizzo consiste in un assegno composto da due elementi: il primo corrisponde ad una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con qualsiasi altro emolumento percepito; il secondo dall'indennità integrativa speciale, ai sensi della legge n. 324/59. Il primo elemento rappresenta il vero e proprio indennizzo mentre il secondo, cosiddetto Indennità Integrativa Speciale (IIS), corrisponde ad una integrazione del primo.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 293/2011, ha stabilito che l’importo dell’indennizzo, di cui alla Legge 210/1992, deve essere rivalutato annualmente nella sua interezza, in base al tasso di inflazione programmato, quindi anche con riferimento all'Indennità Integrativa Speciale.
L’indennizzo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il danneggiato da vaccinazione, per il periodo che intercorre tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, a richiesta, ha diritto a un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo.
La persona colpita da doppia patologia (epatite + AIDS), con un esito invalidante distinto, gode di un indennizzo aggiuntivo in misura non inferiore al 50% del valore dell’indennizzo riconosciuto con legge 210/92.
Sono meritevoli di tutela anche coloro che sono stati danneggiati in modo irreversibile:
- a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia (Corte Costituzionale 107/2012).
- a seguito di vaccinazione antinfluenzale (Corte Costituzionale 268/2017)
Chi beneficia dell’indennizzo è esente da spese sanitarie e dalla quota fissa per la ricetta medica, limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura della patologia stessa.
LA DOMANDA E IL SUO ITER
La domanda di indennizzo, completa di documentazione amministrativa e sanitaria, deve essere presentata alla ASL competente che provvederà a istruire la pratica e a trasferirla alla Commissione Medico-ospedaliera Militare (CMO) che fa riferimento al Ministero della Difesa.
La CMO convoca a visita la vittima, accerta lo stato della malattia e il nesso di causalità fra questa e la trasfusione/vaccinazione; valuta la gravità delle lesioni subite in base alle otto categorie previste. Acquisito il parere, la ASL trasmette l'intero fascicolo all'ufficio che provvede a notificare all'interessato l'esito del predetto giudizio e, in caso di riconoscimento del diritto all'indennizzo, a emettere decreto per la liquidazione e relativo mandato di pagamento.
I TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA
I termini per la presentazione della domanda sono di 3 anni per i casi di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali e di 10 anni per i casi di infezione HIV. I termini decorrono dal momento un cui l’avente diritto risulta aver avuto conoscenza del danno irreversibile: quindi, non dal momento della scoperta della semplice infezione ma da quello in cui la patologia si è conclamata pervenendo ad uno stadio cronico. Questi termini sono perentori.
In caso di giudizio sfavorevole all’indennizzo, l’interessato, può presentare, tramite la ASL, ricorso al Ministro della Sanità, in carta libera, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
Entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, il Ministero della Sanità decide sul ricorso e notifica, entro 30 giorni, al ricorrente e alla ASL di competenza, la decisione adottata.
Qualora il ricorso venga respinto da parte del Ministero, il ricorrente può adire il giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in mancanza di comunicazione (silenzio-rigetto), dalla scadenza del termine previsto (390 giorni).
In caso di decesso del beneficiario, causato dalla malattia indennizzata, gli eredi aventi diritto possono optare per lo stesso assegno reversibile per 15 anni o per un assegno una tantum pari a 77.468, 53.
Tale domanda deve essere presentata entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla data del decesso della persona danneggiata.
Gli aventi diritto sono i familiari a carico del deceduto, nell’ordine indicato dalla legge: il coniuge, i figli/e, i genitori, i fratelli e sorelle minorenni, i fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.
IL RISARCIMENTO DEL DANNO
L’ indennizzo, previsto dalla L210/92, ha subito negli anni modifiche e integrazioni ed è riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato per motivi di solidarietà sociale. Ha carattere assistenziale, in quanto misura economica di sostegno collegata a una situazione obiettiva di menomazione dello stato di salute derivante da una prestazione sanitaria volta alla salvaguardia della salute stessa.
Prescinde dall’eventuale risarcimento del danno che trova la sua origine dall’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa dell’amministrazione di tipo giudiziario, come stabilito dall’art. 2043 del Codice Civile.
DOMANDA DI AGGRAVAMENTO
Quando l’infermità o la menomazione si aggravano, l’interessato può presentare domanda di aggravamento al Ministero della Salute entro il termine di 6 mesi dalla data di conoscenza dell’aggravamento.
PERSONE DANNEGGIATE DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE: ULTERIORE INDENNIZZO
La legge n. 229 del 29 ottobre 2005 prevede ulteriori benefici economici a favore delle persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, già titolari dell’indennizzo di cui alla legge 210/92.
L’indennizzo è quantificato a seconda della categoria cui è ascritta la patologia riconosciuta con la legge 210/92. Nello specifico, consiste in un assegno mensile vitalizio di importo:
- pari a quattro volte l’importo percepito ai sensi della legge 210, se la lesione è classificata nella settima o ottava categoria;
- pari a cinque volte l’importo percepito ai sensi della predetta legge, per lesioni classificate nella quinta o sesta categoria;
- pari a sei volte l’importo percepito in via ordinaria, per lesioni ascritte nella prima, seconda, terza o quarta categoria.
La prestazione è interamente rivalutata secondo gli indici ISTAT ed è corrisposta per la metà alla persona danneggiata e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato alla vittima assistenza in maniera prevalente e continuativa. Fatto salvo il diritto delle stesse a percepirne l’intero importo, in caso di soggetto minore o incapace d’intendere e volere.
ASSEGNO UNA TANTUM AGGIUNTIVO
Il danneggiato da vaccinazione, per il periodo che intercorre tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, a richiesta, ha dirittoa un assegno una tantum il cui importo, determinato da una apposita commissione, è in ogni caso pari ad un massimo di 10 annualità dell’indennizzo aggiuntivo.
La domanda va indirizzata al Ministero della Salute allegando la documentazione necessaria per certificare la titolarità all’indennizzo 210/92 nonché la categoria tabellare attribuita.
Qualora, a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso della persona danneggiata, i superstiti aventi diritto possono optare tra l’ulteriore indennizzo e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, che sarà corrisposto in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Sono considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti familiari: il coniuge, i figli/e, i genitori, i fratelli e sorelle minorenni, i fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.
RINUNCIA AL CONTENZIOSO LEGALE
Particolare attenzione va prestata all’obbligo per i soggetti danneggiati da vaccinazioni già titolari dei benefici ex-legge 210/92, ed aventi in corso contenzioso giudiziale di qualsiasi ordine e grado, ivi compresa la fase esecutiva, di rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio per poter accedere ai benefici della legge 229/05.