A CHI SPETTA

L’indennità di malattia spetta alle seguenti categorie di lavoratori dipendenti:

  • operai del settore industria
  • operai e impiegati del settore terziario e servizi
  • lavoratori dell’agricoltura
  • apprendisti
  • disoccupati
  • lavoratori sospesi dal lavoro
  • lavoratori dello spettacolo
  • lavoratori marittimi
  • lavoratori iscritti alla gestione separata (art. 2 comma 26 Legge 335/96)

N.B. Per i lavoratori agricoli e dello spettacolo è richiesto un requisito minimo contributivo

L’indennità non spetta invece a:

  • collaboratori familiari (colf, badanti, baby sitter);
  • portieri;
  • impiegati dell’industria;
  • quadri dell’industria e dell’artigianato;
  • dirigenti;
  • lavoratori autonomi.

CASI PARTICOLARI:

  • Agli operai del settore industria e agli operai e impiegati del settore terziario e servizi con contratto a tempo determinato l’indennità di malattia spetta per un numero massimo di giorni, pari a quelli lavorati nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare; il diritto cessa con lo scadere del contratto di lavoro.
  • Ai lavoratori dell’agricoltura con contratto a tempo determinato, l’indennità spetta purché possano far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura, prestate nell’anno precedente o nell’anno in corso, prima dell’inizio della malattia; il periodo di malattia indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi agricoli, fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
  • Ai lavoratori disoccupati l’indennità di malattia spetta purché la stessa inizi entro 60 giorni o 2 mesi dall’inizio della sospensione.
  • Ai lavoratori dello spettacolo, senza che abbia rilievo la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione, l’indennità è subordinata al requisito di 100 contributi giornalieri accreditati al F.p.l.s. dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso.
  • Ai lavoratori iscritti alla gestione separata, l’indennità spetta nei casi in cui non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, per un massimo di giorni nell’anno solare pari a 1/6 della durata complessiva del contratto (da un minimo di 20 giorni a un massimo di 61 giorni) e a condizione che:
  • nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento di malattia il reddito individuale assoggettato a contributo alla gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno (71.780 euro per gli eventi nel 2020)
  • nei 12 mesi, che precedono l’inizio della malattia, risulti accreditato almeno un mese di contribuzione dovuta alla gestione separata.

N.B. L’indennità non viene erogata per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni. In caso di ricovero ospedaliero vengono indennizzate tutte le giornate fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare. I periodi di malattia relativi a determinate patologie (oncologiche o cronico-degenerative gravi) sono equiparai alla degenza ospedaliera anche se trascorsi a domicilio.

  • Ai lavoratori marittimi spetta:
  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, dal primo giorno successivo allo sbarco, fino a un massimo di un anno;
  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare, per gli eventi che si manifestano entro 28 giorni dallo sbarco, per un periodo massimo di un anno
  • l’indennità per inabilità temporanea da malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro: per gli eventi che iniziano dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco, fino a un massimo di 180 giorni;
  • l’indennità di inidoneità temporanea all’imbarco (“legge Focaccia”), corrisposta al termine di un evento di malattia, per la durata della malattia, fino a un massimo di un anno dalla dichiarazione di inidoneità.

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE

Per ottenere l’indennità di malattia, il lavoratore/trice deve:

  • chiedere al proprio medico curante, che provvede a trasmetterlo telematicamente all’Inps, il rilascio del certificato. Il lavoratore è tenuto a verificare la correttezza dei dati inseriti dal medico (anagrafici, di residenza e di eventuale domicilio durante il periodo di malattia). Analoga è la procedura in caso di ricovero in una struttura ospedaliera o di accesso al pronto Soccorso. I datori di lavoro, o i consulenti del lavoro delegati, possono accedere al servizio Inps a loro dedicato.
  • avvisare tempestivamente il proprio datore di lavoro; a richiesta dell’azienda deve comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato rilasciato dal medico.
  • rendersi reperibile al domicilio indicato nel certificato, al fine di consentire l'accertamento del suo stato di malattia da parte del medico fiscale; la visita può essere disposta sia d’ufficio che su richiesta del datore di lavoro, durante tutti i giorni di prognosi indicati sul certificato (compresi sabato, domenica e festivi).

Le fasce orarie di reperibilità sono:

  • settore privato: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19;
  • settore pubblico: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

AVVERTENZE E SANZIONI

  • L’Inps riconosce l’indennità di malattia soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Il medico non può giustificare giorni di assenza precedenti la visita; solo nel caso di visita domiciliare può giustificare l’assenza dal giorno precedente, ma deve dichiararlo espressamente nel certificato
  • In caso di assenza non giustificata nel proprio domicilio durante le fasce di reperibilità, l’Inps sospende l’erogazione dell’indennità per i primi 10 giorni di malattia. Qualora l’assenza non giustificata si verifichi una seconda volta, oltre alla sospensione, l’Inps procede alla riduzione del 50% dell’indennità per tutto il restante periodo. Nel caso di assenza a una terza visita di controllo, viene meno l’erogazione dell’indennità per l’intero periodo di malattia.
  • L’ assenza alla visita fiscale si considera giustificata, producendo idonea documentazione, che attesti l’impossibilità di sottoporsi ad accertamenti medici in orario diverso; oppure per gravi motivi familiari o personali.
  • Nel caso di rientro al lavoro prima del termine della prognosi indicata dal certificato, è necessario chiedere al medico la rettifica della prognosi, da inoltrare telematicamente all’Inps.

N.B. Il mancato o ritardato invio della certificazione medica comporta la perdita dell’indennità delle giornate non comprovate dal certificato o per i giorni di ritardo nell’invio. I lavoratori iscritti alla gestione separata per ottenere l’indennità dovranno trasmettere all’Inps, oltre al certificato medico, anche apposita domanda di prestazione.

In casi di malattia insorta all’estero se:

  • in Paesi della Comunità Europea: i lavoratori devono inoltrare all’Inps e al datore di lavoro il certificato di malattia, comunque entro 2 giorni dal rilascio;
  • in Paesi extraUE (o privi di Convenzioni o Accordi con l’Italia), la certificazione, prima di essere inoltrata, deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese.

COSA SPETTA

L’indennità viene erogata dall’Inps, ma è anticipata dal datore di lavoro per la quasi totalità dei lavoratori/trici. I primi tre giorni di malattia sono considerati di “carenza” e non vengono indennizzati dall’Inps ma, se previsto dal contratto di lavoro, devono essere indennizzati dal datore di lavoro. La maggior parte dei contratti di lavoro stabilisce un’integrazione dell’indennità di malattia da parte del datore, che può arrivare fino al 100% della retribuzione.

La misura dell’indennità è così calcolata:

 GENERALITA’ DEI LAVORATORI DIPENDENTI

  • 50% della retribuzione media giornaliera (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) del mese precedente l’inizio della malattia, dal 4° al 20° giorno
  • 66,66% della retribuzione media giornaliera (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) del mese precedente l’inizio della malattia, dal 21° al 180° giorno

 DIPENDENTI DI PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI DI PASTICCERIA

  • 80% della retribuzione media giornaliera (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) per tutto il periodo di malattia.

N.B. L’indennità è ridotta ai 2/5 della misura normale in caso di ricovero ospedaliero e ai 2/3, quando la malattia insorge entro 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro (lavoratori disoccupati o sospesi) nel cosiddetto periodo di “copertura assicurativa”.

 LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

  • 8%-12%-16% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo dell’anno. La percentuale spettante viene stabilita in base alla contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti l’evento (da 1 a 4 mesi=8%, da 5 a 8 mesi=12%, da 9 a 12 mesi=16%)

 N.B. L’indennità per degenza ospedaliera è pari al doppio dell’indennità di malattia (16%-24%-32%)

 LAVORATORI MARITTIMI

  • 75% della retribuzione media giornaliera nei 30 giorni precedenti lo sbarco, in caso di Indennità di malattia fondamentale;
  • 75% della retribuzione media giornaliera nei 30 giorni precedenti lo sbarco, se indennità di malattia complementare;
  • 50%, per i primi 20 giorni e 66,66% dal 21° al 180° giorno, della retribuzione effettivamente goduta all’insorgere della malattia se in continuità di rapporto di lavoro e disponibilità retribuita;
  • 75% della retribuzione percepita alla data dello sbarco considerando le sole voci di retribuzione ordinaria e dell’indennità di navigazione, nella misura del 50% (restano escluse le voci variabili) in caso di inidoneità temporanea all’imbarco (“legge Focaccia”).

 

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