Hai avuto un incidente nel tragitto casa-lavoro o viceversa? Non preoccuparti.
L'Inail può riconoscerti un'indennità per infortunio in itinere. Si tratta di una estensione della tutela Inail, introdotta con l’articolo 12 del decreto legislativo n. 38/2000. Dal 2000 l’Inail riconosce gli infortuni in itinere nei seguenti casi:
- Eventuale incidente nel percorso casa-lavoro e lavoro-casa
- In caso di trasferimento tra una sede lavorativa e un’altra
- Quando il lavoratore lascia il posto di lavoro per la pausa pranzo
I nostri operatori e le nostre operatrici sono a tua disposizione!
Contatta la sede più vicina: QUI
In attesa del prossimo Decreto Ministeriale che definirà le regole per la presentazione delle richieste di cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2024, riassumiamo le principali modalità di pensionamento attualmente previste.
Scopri di più: Manifesto pensioni scuola 2024
I percettori del Reddito di Cittadinanza dovranno presentare una nuova domanda di Assegno Unico e Universale alla scadenza della fruizione del beneficio.
È quanto fa sapere l’Inps con il messaggio n. 2632/2023, nel quale precisa che la richiesta va presentata entro l’ultimo giorno di competenza del Reddito di Cittadinanza, per poter percepire l’assegno con continuità a decorrere dal mese successivo la fine dell’erogazione del Reddito.
In virtù di questa modifica, l’Inps precisa che la Legge di Bilancio 2023 ha previsto che al 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 il RDC è riconosciuto ai beneficiari nel limite massimo di sette mensilità
Sono esclusi da tale limite di durata, i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità (DPCM n. 159/2013), minorenni o persone con almeno sessant’anni di età (compresi i percettori di Pensione di cittadinanza). Inoltre, Il decreto-legge n. 48/2023 ha disposto che il limite dei sette mesi non si applica per i percettori del RDC per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali.
fonte: Inps
Da venerdì 1 settembre 2023 si potrà richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).
Nello specifico, il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un ISEE dal valore non superiore ai 6000 euro annui, al cui interno non siano presenti persone con disabilità, minori o ultrasessantenni.
In allegato il comunicato ufficiale dell'Inps: leggi tutti i requisiti
Nei prossimi giorni le strutture del Patronato Inca Liguria saranno a disposizione per informazioni e chiarimenti.
Per ulteriori approfondimenti: leggi il comunicato della Camera del Lavoro di Genova
Per i neo-diciottenni, richiedenti la cittadinanza italiana, non è necessario il permesso di soggiorno al momento della richiesta. A stabilirlo il Tribunale di Roma con la sentenza n. 14062/21 nella quale afferma che lo straniero nato in Italia, dove è rimasto ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara la volontà di acquisire la cittadinanza italiana. Da tale impostazione ne deriva la possibilità di provare il requisito di “dimora abituale” con idonea documentazione.
Il caso esaminato dal Tribunale ordinario di Roma riguarda una persona straniera che prima del compimento del diciannovesimo anno di età, dopo aver frequentato la scuola primaria e secondaria di primo grado ed eseguito tutte le vaccinazioni obbligatorie, si è vista respingere dal Ministero dell’interno la domanda di cittadinanza italiana perché sprovvista di un permesso di soggiorno valido.
La motivazione espressa dal Ministero dell’Interno, però, è stata considerata infondata poiché, afferma il Tribunale, la nozione di residenza deve essere intesa ai sensi dell'art. 43 del Codice civile come dimora abituale, che può essere provata con ogni mezzo laddove non coincidente con quella anagrafica.
Richiamando l'articolo 1 del Regolamento di esecuzione della legge n. 91/92 dispone che “Ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana …. si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica”.
La decisione del Tribunale – spiega Sara Palazzoli, del collegio di presidenza Inca - è importante perché conferma, ancora una volta, che per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è sufficiente provare la propria presenza in Italia con qualsiasi mezzo e che non è quindi necessaria l’iscrizione anagrafica; tanto meno avere il permesso di soggiorno. Un altro piccolo passo per il riconoscimento della cittadinanza per chi nasce, vive, studia e paga le tasse in Italia; per l’affermazione di un diritto che è sinonimo di civiltà”.






