ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
L’assegno al nucleo familiare (L.153/88) spetta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati con trattamenti liquidati nel fondo lavoratori dipendenti.
Dal 1° aprile 2019, i lavoratori dipendenti potranno inoltrare le domande unicamente in via telematica all'Inps, attraverso il portale e non più al datore di lavoro, che comunque continuerà ad anticipare le quote spettanti nella busta paga del lavoratore stesso. I pensionati devono richiedere il trattamento all’Inps sempre in modalità telematica.
Sia i lavoratori dipendenti che i pensionati possono avvalersi della capacità e dell’esperienza dell’Inca-Cgil per assicurarsi che la domanda sia compilata in maniera corretta e che l’ammontare sia quello dovuto.
Condizione fondamentale per la percezione dell’assegno al nucleo familiare è che il reddito familiare complessivo derivi per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati. Se nell’anno precedente il nucleo familiare non ha percepito alcun reddito, l’assegno viene comunque erogato; mentre non spetta se ha posseduto esclusivamente redditi di natura diversa dal lavoro dipendente, per quanto di modesta entità (ad esempio la casa di abitazione).
L’importo dell’assegno varia a seconda della composizione del nucleo familiare e del reddito, secondo le apposite tabelle emanate annualmente dall’INPS.
Sono rilevanti tutti i redditi percepiti dal nucleo familiare nell’anno precedente la competenza, quali:
- redditi imponibili Irpef al netto della sola contribuzione previdenziale;
- redditi a tassazione separata;
- assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato;
- redditi conseguiti all’estero.
Sono rilevanti solo se complessivamente superiori a €1032,91:
- borse di studio;
- pensioni sociali o assegno sociale;
- pensioni erogate ad invalidi civili;
- interessi di conti correnti, depositi, BOT, CCT ecc.;
- proventi da quote di investimento.
Sono invece da escludere dal calcolo i seguenti redditi:
- arretrati di integrazione salariale;
- Tfr;
- assegno al nucleo familiare stesso;
- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte in servizio di leva;
- indennità di accompagnamento;
- rendite vitalizie Inail;
- assegni di superinvalidità su pensioni privilegiate dello stato;
- indennità di frequenza.
L’assegno deve essere richiesto entro il 30 giugno di ogni anno, in quanto viene erogato da luglio al giugno dell’anno successivo.
Si possono richiedere fino a 5 anni di importi arretrati.
Nella composizione del nucleo rilevano i seguenti familiari:
- lavoratore richiedente o pensionato richiedente;
- coniuge, anche non convivente purché non separato;
- figli/e ed equiparati di età inferiore ai 18 anni conviventi o meno;
- figli/e ed equiparati maggiorenni inabili purché non coniugati, previa autorizzazione;
- figli/e ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni ed inferiori ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè con almeno 4 figli/e tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- fratelli e sorelle del solo richiedente e nipoti, minori o maggiorenni inabili, solo se orfani di entrambi i genitori. In questi casi, gli aventi diritto non devono aver conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non devono esser coniugati, previa autorizzazione;
- nipoti in linea retta di età inferiore ai 18 anni, viventi a carico dell'ascente, previa autorizzazione.